Quali sono i tempi e le modalità della rettifica di fatturazione?
Se un cliente ritiene inesatta la somma richiesta per la sua fornitura, può inviare al venditore una comunicazione scritta nella quale presenta le proprie contestazioni in merito (richiesta scritta di rettifica di fatturazione).
La richiesta di rettifica delle bollette deve essere rivolta al Servizio Clienti del fornitore con il quale l’utente ha stipulato il contratto di fornitura. Per completare la richiesta sarà necessario fornire l’autolettura del proprio contatore.
Quali informazioni deve contenere la richiesta di rettifica?
Per procedere all’invio della richiesta di rettifica dei consumi, vi consigliamo di tenere a portata di mano le seguenti informazioni:
- Dati identificativi del cliente (nome, cognome, indirizzo postale o email)
- Il codice cliente
- Il numero di PDR del gas naturale
- I motivi della contestazione
- L’autolettura del contatore
La risposta del gestore deve essere motivata e dettagliata e dovrà pervenire all’utente entro 30 giorni solari. Qualora il venditore riscontri l’errore di fatturazione sarà riconosciuto al cliente finale un rimborso pari all’importo versato per il pagamento in eccesso, che sarà accreditato in bolletta entro i successivi 90 giorni.
La risposta del fornitore deve contenere:
- Il riferimento al reclamo
- Maggiori chiarimenti circa le dinamiche riscontrate
- La verifica delle condizioni economiche del contratto di fornitura e dei consumi in base ai dati del contatore e ai consumi storici precedenti
- Il calcolo eseguito per la rettifica
La disciplina normativa
- Legge 14 novembre 1995, n.481
- Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n.164
- Legge 23 agosto 2004, n.239
- Legge 3 agosto 2007, n.125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n.73, recante misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia (che prevede che l’ARERA indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell’Autorità “a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta”
- Deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e l’allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con la medesima deliberazione, come successivamente modificato ed integrato (TIVG);
- Deliberazione di ARERA N.366/2018/R/com e l’allegato Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con la medesima deliberazione (di seguito: Codice di condotta commerciale);
- Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (dove si stabilisce che per i clienti vulnerabili, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’ARERA continua transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni riportate nella Legge di conversione 3 agosto 2007, n.125).