Piano d’Emergenza

Comunicazione ai sensi del Piano di Emergenza del sistema nazionale del gas naturale

Con Decreto 18 ottobre 2017 (di seguito: Decreto) il Ministero dello Sviluppo Economico ha aggiornato il Piano di emergenza del sistema nazionale del gas naturale per far fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi sfavorevoli conseguenti a condizioni climatiche avverse durante ciascun periodo invernale o a inattese riduzioni degli approvvigionamenti di gas naturale (di seguito: Piano di Emergenza). Il Piano di Emergenza definisce la tipologia e le modalità di attuazione degli interventi e individua le imprese del gas naturale e gli operatori del settore del gas naturale e dell’energia elettrica responsabili della loro attuazione. In particolare i soggetti individuati nel Piano di Emergenza (Ministero dello Sviluppo Economico, impresa maggiore di trasporto, altre imprese di trasporto, TERNA, imprese di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione, Utenti del sistema di Trasporto, Imprese di vendita, Clienti finali industriali e Produttori di energia elettrica) hanno l’obbligo di contribuire, ciascuno nel proprio ruolo e secondo le modalità e i tempi previsti nel Piano di Emergenza, all’obiettivo della sicurezza del sistema nazionale del gas naturale. Gli stessi soggetti sono responsabili, ciascuno per quanto di propria competenza, dell’attuazione del Piano. Il Piano di emergenza si fonda sui tre differenti livelli di crisi stabiliti dal Regolamento (UE) n.994/2010, il cui raggiungimento è dichiarato dalla Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Dipartimento per l’energia del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: Autorità Competente), sentito il Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas (di seguito: Comitato). I tre livelli di crisi sono definiti come segue:

  • preallarme: sussiste quando esistono informazioni concrete, serie ed affidabili secondo le quali può verificarsi un evento che potrebbe deteriorare significativamente la situazione dell’approvvigionamento e che potrebbe far scattare il livello di allarme o il livello di emergenza. Le possibili “misure di mercato” adottate dagli Utenti del sistema di trasporto gas (di seguito: Utenti) sono:
  • aumento delle importazioni, utilizzando la flessibilità dei contratti di import o facendo ricorso a contratti spot:
  • riduzione della domanda di gas derivante da contratti interrompibili di natura commerciale;
  • l’impiego di combustibili di sostituzione alternativi negli impianti industriali, in base a specifici accordi o clausole nei contratti di fornitura tra utenti del sistema e clienti finali.
  • allarme: sussiste quando si verifica una riduzione o interruzione di una o più delle fonti di approvvigionamento o una domanda di gas eccezionalmente elevata, tali da deteriorare significativamente la situazione dell’approvvigionamento, ma alle quali il mercato è ancora in grado di far fronte senza dover ricorrere a misure diverse da quelle di mercato. Le possibili misure di mercato adottabili in questa fase sono:
  • aumento delle importazioni, utilizzando la flessibilità dei contratti di import o facendo ricorso a contratti spot, anche ai fini delle offerte al mercato locational del giorno prima;
  • riduzione della domanda di gas derivante da contratti interrompibili di natura commerciale, inclusi quelli stipulati su base volontaria con l’impresa maggiore di trasporto per il contenimento della domanda di gas dei clienti finali industriali;  impiego di combustibili di sostituzione alternativi negli impianti industriali in base a specifici accordi o clausole nei contratti di fornitura tra utenti del sistema e clienti finali;
  • ricorso agli impianti di produzione di energia elettrica alimentabili ad olio combustibile e altri combustibili diversi dal gas. I termini e le condizioni di partecipazione del settore termoelettrico alla riduzione dei consumi di gas per l’anno termico 2017/2018 sono contenuti in apposito decreto del Ministero dello Sviluppo economico.
  • emergenza: consegue a una domanda di gas eccezionalmente elevata o a una interruzione significativa dell’approvvigionamento o altra alterazione significativa dell’approvvigionamento, nel caso in cui tutte le misure di mercato sopraccitate siano state attuate ma la fornitura di gas sia ancora insufficiente a soddisfare la domanda rimanente di gas e pertanto debbano essere introdotte misure diverse da quelle di mercato. Le misure non di mercato contemplate nella Procedura di emergenza sono:
  • interventi per incrementare la disponibilità di gas in rete;  applicazione delle regole previste per il bilanciamento del sistema in condizioni di emergenza;  applicazione di regole di dispacciamento della produzione di energia elettrica per limitare l’uso di gas;
  • riduzione obbligatoria del prelievo di gas dei clienti industriali in attuazione dell’art. 5 del decreto ministeriale 11 settembre 2007;  interventi per ridurre i consumi di gas dei clienti con impianti “dual-fuel”; definizione di nuove soglie di temperatura e/o orari per il riscaldamento nel settore civile effettuato con uso di gas;  richiesta dell’attivazione delle misure di cooperazione o solidarietà da parte di altri Stati membri;
  • utilizzo di stoccaggi di GNL con funzioni di peak shaving;
  • ulteriori misure per aumentare l’importazione di gas attraverso gasdotti che collegano la rete italiana a Stati extra UE e attraverso terminali di rigassificazione.

È previsto che l’Autorità Competente, con il supporto del Comitato, definisca l’ordine e la concomitanza di una o più misure di cui al Piano di Emergenza e ne curi, anche attraverso l’Impresa maggiore di trasporto, la pubblicazione ai fini di una tempestiva informazione agli Utenti e a tutti i soggetti interessati. E’ inoltre previsto che l’Autorità Competente si possa attivare per l’emanazione di ulteriori misure straordinarie per la sicurezza del sistema del gas e del sistema elettrico. Qualora nel periodo di dichiarazione del livello di emergenza, l’Impresa maggiore di trasporto evidenzi un’attenuazione delle condizioni di criticità, l’Autorità Competente valuta la possibilità di sospendere una o più misure adottate. La medesima dichiara, infine, la data di cessazione del livello di emergenza e ne dà informazione sul proprio sito internet, anche ai fini della sospensione di disposizioni e misure adottate ed ancora in essere per far fronte al superamento dell’emergenza stessa.



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